Novità di febbraio 2009
Diritto comunitario – Procedimento per il recupero crediti
Grazie al Regolamento Ce 1896/2006, il recupero crediti sarà più rapido e semplice nell'Unione europea. Il provvedimento, infatti, istituisce un procedimento unico europeo d'ingiunzione di pagamento con semplificazione ulteriore delle procedure di recupero dei crediti commerciali nei rapporti tra creditori e debitori residenti o domiciliati all'interno dell'Unione europea. La novità più importante del nuovo provvedimento è costituita dalla semplificazione delle procedure per i crediti non contestati.
Nel dettaglio, la domanda di ingiunzione europea viene presentata, su supporto cartaceo oppure tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche via mail, dinanzi al giudice competente attraverso un modulo standard allegato al Regolamento. Esaminata la fondatezza della domanda e il soddisfacimento dei requisiti previsti, il Giudice emette, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'ingiunzione di pagamento. Anche in tal caso, verrà utilizzato un apposito modulo allegato al Regolamento 1896/2006. Le notifiche vengono effettuate via fax o via mail. Per quel che riguarda l'eventuale opposizione all'ingiunzione europea, questa va presentata, sempre con modulo standard, dinanzi al Giudice che l'ha emessa, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Con l'opposizione, si apre, dinanzi al Giudice originario, una procedura di accertamento del credito secondo le norme di procedura civile nazionali. Una volta esecutiva nello Stato membro d'origine, l'ingiunzione è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria alcuna dichiarazione di esecutività in questi Stati e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.
Diritto civile – Acquisibili le prove del processo penale
Per la Cassazione - sentenza n. 2904 del 6 febbraio scorso - il giudice di merito, in mancanza di espressi divieti, può utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio e trarre da queste non solo semplici indizi ma anche elementi di convincimento, attribuendo addirittura alle stesse valore di prova esclusiva. E questo vale anche in riferimento ad una perizia svolta in sede penale o ad una Ctu in altra sede civile, soprattutto se predisposta in relazione ad un giudizio che ha ad oggetto una situazione di fatto rilevante in entrambi i casi.
Diritto penale fallimentare – Responsabilità dell’amministratore di fatto
Il factotum della società risponde di bancarotta fraudolenta anche se, a statuto, l’amministratore è un altro.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7044 del 18 febbraio 2009, ha confermato la condanna nei confronti di un amministratore di fatto che era solito firmare tutte le bolle di consegna.
Diritto commerciale – Concorrenza sleale nell’imitazione del colore
La Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 3478 depositata il 12 febbraio scorso, ha spiegato che l'art. 2598 c.c., sulla concorrenza sleale, non interviene solo nel caso di imitazione del prodotto ma anche qualora vengano utilizzate confezioni identiche in maniera tale da ingannare il consumatore quanto alla provenienza del prodotto. In particolare, anche il colore, benché non abbia costituito specifico oggetto del marchio e sia privo, in genere, di potere individualizzante, può, in alcune circostanze, avere un'elevata forza caratterizzante.
Diritto societario – Responsabilità per sindaci, amministratori, dirigenti
La Finanziaria 2008 ha aumentato le responsabilità civili, penali e anche tributarie per i sindaci, amministratori e dirigenti preposti alla predisposizione dei bilanci, sia nelle aziende quotate che nelle non quotate. A tutto ciò si devono aggiungere i maggiori controlli che sono stati introdotti dalla manovra d'estate (Dl 112/08) e dal recepimento delle direttive europee. Dunque, il 2009 sarà un anno orribile da questo punto di vista, in quanto nessun limite sarà previsto per la responsabilità civile e, inoltre, verrà applicata per la prima volta la sanzione tributaria, fino al 30% del compenso pattuito. Aumentano anche i controlli: il collegio sindacale, nell'esercizio delle sue funzioni, avrà maggiori doveri e in caso di inadempimento potrà vedersi contestata una responsabilità verso società, terzi e, dalla Finanziaria 2008, anche verso il Fisco. Il Collegio sindacale sarà poi soggetto anche a una responsabilità penale. Oltre alle responsabilità civili previste dall'articolo 2407 del Codice civile, i sindaci sono anche responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Questo obbligo di segretezza discende dai poteri di ispezione e informazione attributi al collegio. La responsabilità si estende anche ai fatti e alle omissioni degli amministratori se questi fatti o omissioni potevano essere evitati con la vigilanza dei sindaci in conformità degli obblighi della loro carica. Nel caso in cui il collegio sindacale sia incaricato anche del controllo contabile, aumentano i doveri e il campo di responsabilità dei membri. Dal punto di vista penale, a carico dei sindaci grava la responsabilità nei casi di false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, e falsità nelle relazioni o comunicazioni, se incaricati anche del controllo contabile. In queste ipotesi è prevista una pena pari all'arresto fino a 2 anni per i reati di false comunicazioni sociali, la reclusione da sei mesi a tre anni se le false comunicazioni hanno recato danni alle società, soci e creditori o l'arresto fino ad un anno per il reato di falsità nelle relazioni.
