Novità di gennaio 2009

Diritto Societario – quote delle srl, pubblicità via Registro Imprese

In sede di conversione del Dl n. 185/08 è stato introdotto un emendamento governativo che riscrive la disciplina della pubblicità nei trasferimenti di quote di S.r.l. e nella costituzione del pegno e di altri vincoli sulle quote medesime. Si prevede, in particolare, che i trasferimenti di quote di S.r.l. acquistino efficacia con il solo deposito dell'atto traslativo o costitutivo presso il Registro delle imprese. I trasferimenti, cioè, non dovranno essere più riprodotti nel libro dei soci e viene soppressa anche la comunicazione annuale al Registro. Il deposito, che avviene in via telematica, coinciderà con il rilascio, da parte del Registro, della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica. Quest'ultima, poi, verrà sottoposta ai dovuti controlli e, in caso di esito positivo, verrà sottoposta ad iscrizione.

Alcune modifiche al Dl 185/08, apportate in sede di conversione, prevedono l'abrogazione del libro soci nelle srl e, dunque, per le stesse dell'obbligo di presentare al registro delle imprese l'elenco soci insieme al bilancio d'esercizio. L'efficacia nei confronti della srl del trasferimento delle partecipazioni della società sarà conferita a partire dal deposito dell'atto del trasferimento nel registro delle imprese. Inoltre, anche per la convocazione dell'assemblea gli indirizzi rilevanti dei soci saranno quelli che risulteranno dal registro delle imprese. Altra previsione riguarda il trasferimento di quote di srl attraverso firma digitale: i commercialisti chiamati al versamento telematico dell'imposta di registro avranno responsabilità solidale con le parti in caso di mancato pagamento.

Grazie a queste novità - oggi al vaglio della Camera - le procedure vengono snellite ma, con l'abolizione del libro soci, viene anche a crearsi maggiore incertezza: tutto dipenderà dal tempo impiegato dal Registro nel passare dalla fase del deposito a quella dell'iscrizione.

Diritto del Lavoro – Outsourcing e sicurezza

Al datore è fatto obbligo di informare il dipendente dei rischi connessi all'opera da portare a termine. Anche quando una parte dei lavoratori è affidata all'esterno in una procedura di outsourcing, non realizzata all'interno dell'impresa. Conta cioè il dato oggettivo che una pluralità di lavoratori è chiamata a operare nello stesso "teatro", non i rapporti giuridici intercorrenti tra i datori, alla base dell'esternalizzazione. Questo precisa la Suprema corte nella pronuncia 45, sezione Lavoro, depositata il 7 gennaio scorso.

Diritto penale fallimentare – Alle Sezioni Unite l’ultima parola sulla cancellazione del reato di bancarotta

La Prima sezione penale della Cassazione, con ordinanza n. 150 depositata l'8 gennaio scorso, ha rinviato alle Sezioni unite la verifica degli effetti della riforma fallimentare, se cioè le nuove norme, che hanno cancellato tutta la parte della vecchia legge che disciplinava l'amministrazione controllata, abbiano determinato anche l'abolizione del reato di bancarotta commesso nella procedura. La vicenda prende origine da un ricorso presentato dalla difesa di Angelo Rizzoli per ottenere la revoca della sentenza di condanna per bancarotta pronunciata dal Tribunale di Milano nel 1993.

Diritto civile – Locazione e risoluzione

Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 14469 del 2008 - "L'esistenza del contratto di transazione, dovendo essere provata per iscritto, non può essere desunta da mere presunzioni semplici". In particolare, la prova della risoluzione consensuale del contratto non può desumersi dalla sola circostanza che il locatore ed il conduttore, prima della scadenza della locazione, si siano accordati in merito alle modalità di riconsegna dell'immobile.

Diritto civile – Risarcibile il danno da fumo anche per le sigarette “light”

Le Sezioni unite civili della Cassazione, con sentenza depositata ieri, la n. 794, dopo aver affermato la competenza del giudice ordinario per tutte le controversie promosse dai consumatori per il risarcimento da pubblicità ingannevole del prodotto, hanno affrontato il caso di un fumatore che richiedeva di essere risarcito da una società produttrice di sigarette in quanto, dopo essere passato - fidandosi dell'invito del produttore - alle sigarette "light" era diventato ancor più dipendente. Nel rispondere all'obiezione della società produttrice delle sigarette, secondo cui solo dal settembre 2003 è stata vietata la dicitura "light" e, pertanto, per il passato nulla può essere risarcito, i giudici di legittimità hanno sottolineato come ciò che rileva, ai sensi dell'art. 2043 c.c., non è l'illiceità del fatto ma l'ingiustizia del danno. Per quel che concerne le prove, continuano le Sezioni unite, deve essere considerato con attenzione l'elemento psicologico della società essendo sufficiente dimostrare la prova della colpa e, nel caso di specie, la prevedibilità che da un determinato messaggio sarebbero derivate conseguenze dannose per i consumatori.

Diritto d’autore – Il diritto d’autore tutele i videogiochi

Anche i videogiochi sono opere di ingegno e, pertanto, sono tutelati dalla legge 633/41. E' quanto statuito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 1243 del 2009, con la quale è stata confermata una condanna, per violazione del diritto d'autore, nei confronti di un imprenditore che aveva venduto dei "mod-chip" per alterare la Playstation-2.

Diritto civile – Inadempimenti di preliminari, risoluzione e recesso

Le Sezioni unite civili della Cassazione, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, hanno rigettato il ricorso presentato da due venditori che, dopo aver chiesto la risoluzione di un contratto preliminare non andato a buon fine, e quindi il relativo risarcimento del danno, avevano convertito la loro richiesta, nel corso del processo, in una domanda di recesso, attraverso la quale avrebbero potuto trattenere la caparra. Secondo i giudici di legittimità, i due rimedi, azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte e azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro, sono assolutamente incompatibili sia strutturalmente che funzionalmente; così "proposta la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ripetizione di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione di caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di scommettere puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta".

Diritto comunitario – Small claims a decisione in 88 giorni

A partire dal 1° gennaio 2009, per le cause transfrontaliere con valore inferiore ai 2 mila euro (small claim), si arriverà ad una sentenza esecutiva in 88 giorni. E' infatti entrato in vigore il regolamento comunitario n. 861 del 2007 sulle small claim attraverso cui viene introdotta una procedura ispirata alla riduzione dei tecnicismi, delle formalità e dei tempi; il nuovo rito riguarda solo le materie civili e commerciali e, tra queste, le controversie tra privati o anche con pubbliche amministrazioni, qualora gli enti pubblici agiscano in base al diritto privato. Escluse le controversie in materia di famiglia, fallimento, successioni, arbitrati, locazioni, violazione della privacy. L'atto introduttivo, la risposta e la domanda riconvenzionale sono tutti atti scritti mentre la comparizione delle parti è limitata a casi di assoluta eccezionalità o su richiesta delle parti o su richiesta del giudice. Il procedimento comincia con una domanda formulata con un modello standard che l'interessato deve datare, sottoscrivere e trasmettere al giudice per consegna diretta o a mezzo posta posta o altri mezzi di recapito. Il modulo, entro 14 giorni dalla presentazione, viene inviato alla parte chiamata in causa che potrà replicare con apposito modello entro 30 giorni. Entro i successivi 14 giorni e salvo domanda riconvenzionale, l'ufficio del giudice trasmette all'attore replica ed eventuali documenti allegati; il giudice dovrà, poi, decidere entro ulteriori 30 giorni. La sentenza è esecutiva.