Novità di dicembre 2008

Diritto civile - Codice civile "avaro" sulla tutela da incidenti

Il risarcimento del danno non patrimoniale, nell'ambito del danno alla persona, era, fino al 2003, riconosciuto solo nel caso in cui l'illecito civile integrasse gli estremi di un reato. In base alla tesi tradizionale, tale tipo di danno andava identificato nel mero danno morale soggettivo. Tuttavia, il sistema della responsabilità si è mostrato via via come non adeguato. La giurisprudenza ha così iniziato a creare nuove figure di danno al fine di garantire un effettivo ristoro per le vittime dell'illecito. Nasce, così, il danno alla vita di relazione e, soprattutto, il danno biologico nonché il più recente danno esistenziale.

L'interpretazione giurisprudenziale è stata decisiva nell'evoluzione del danno non patrimoniale: è il 2003 l'anno della svolta, nel corso del quale alcune importantissime sentenze hanno iniziato a colmare i vuoti lasciati dal legislatore. La Cassazione ha dapprima affermato la risarcibilità del danno non patrimoniale anche nel caso in cui la responsabilità extracontrattuale fosse stata ravvisata sulla base di una presunzione legale (sentenze n. 7281, 7282 e 7283); in un secondo tempo la Suprema corte ha precisato che il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui venga leso un valore inerente alla persona (sentenze n. 8827 e 8828).

Recentemente, con quattro sentenze dalla 26972 alla 26975, la Cassazione, a Sezioni unite, è intervenuta sul tema della risarcibilità del danno non patrimoniale, precisando che tale tipo di danno corrisponde ad una categoria generale, non suscettibile di essere suddivisa in ulteriori sottocategorie. Ne consegue che non potrà più riconoscersi, a titolo di risarcimento, il danno biologico e congiuntamente il danno morale, in quanto si tratterebbe di una duplicazione; si deve, in ogni caso, procedere ad una valutazione complessiva del danno sofferto. Con la nuova configurazione del danno non patrimoniale si impone, ora, anche un ripensamento dei criteri comunemente utilizzati per il risarcimento, mentre la figura del danno esistenziale sembra rimanere priva di tutela.

Diverso il discorso per il pregiudizio economico subito in conseguenza del danno non patrimoniale. In questi casi viene riconosciuto sia un danno emergente (spese mediche, di assistenza, trasporti e soggiorni, spese di tal genere anche future) sia un lucro cessante (danno derivato dalla perdita della capacità lavorativa della vittima in base alla gravità della lesione, al reddito, all'età della vittima).

Diritto societario - Srl, notaio e presenza alternata

Con circolare n. 4 del 29 novembre 2008 della Fondazione Centro Studi dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti su "La deliberazione di nomina dei liquidatori di srl", viene chiarito che il verbale per la nomina o la revoca dei liquidatori, in caso di società a responsabilità limitata, non necessita dell'intervento del notaio, salvo che, contestualmente alla nomina, non si intenda modificare l'atto costitutivo o i poteri attribuiti ai liquidatori dallo stesso. Per contro, nell'ambito delle liquidazioni delle spa, l'assemblea straordinaria che delibera lo stato di liquidazione della società dovrà sempre essere verbalizzata da un notaio anche se in quella sede non vi sia un controllo omologatorio.

Diritto civile - Paga il professore se l'alunno si fa male

Con una recente decisione, la n. 26972 dell'11 novembre 2008, la Corte di cassazione, a Sezioni unite, intervenendo sul tema del risarcimento del danno avente carattere non patrimoniale, ha ravvisato la presenza di un vincolo negoziale, tra scuola e allievo, che si instaura nel momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione e che include l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'alunno, nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. La responsabilità giuridica emerge, in particolare, nel caso in cui l'alunno procuri un danno a se stesso. La decisione della Suprema corte è di notevole interesse in quanto riguarda un argomento sul quale vi erano orientamenti contrapposti. In particolare, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 del codice civile, secondo cui il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi determinati dalla legge, e nel rilievo che i diritti inviolabili consacrati nella carta costituzionale - come il diritto alla salute - non possono restare preclusi dal richiamo dell'articolo citato, si assume l'esistenza di un danno non patrimoniale anche in presenza di situazioni giuridiche di natura contrattuale. Conseguentemente, l'alunno che si procura una autolesione ha diritto ad ottenere il risarcimento del pregiudizio subito sotto il profilo anche non patrimoniale. Quanto al docente, poi, egli, avendo il complessivo obbligo di istruire ed educare l'allievo, assume anche uno specifico e peculiare obbligo di protezione e vigilanza. Ne deriva, come conseguenza processuale, che mentre l'attore dovrà soltanto provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sarà onere della scuola e del docente dimostrare l'impossibilità di evitarlo.

Diritto societario - Prelazione nell’impresa di famiglia

L’impresa di famiglia non si tocca. È sempre ammesso il riscatto dell’azienda venduta a terse persone terzi dal titolare senza rispettare il diritto di prelazione. In pratica il parente del gestore, che abbia partecipato alla conduzione dell’attività, può esercitare il diritto di prelazione sulla cessione non comunicata chiedendo che gli venga assegnata la proprietà dell’impresa.Sono questi gli importanti principi espressi dalla Cassazione con la sentenza 27475/2008

Diritto societario - Se il socio decade può impugnare l'atto di esclusione

Con una sentenza di quest'anno, la n. 26842, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso avanzato da un socio di una Spa il quale, oppostosi ad una delibera assembleare, aveva perso, in corso di causa, la qualità di socio. Secondo la Suprema corte, la legittimazione ad agire deve sussistere sia al momento della presentazione del ricorso sia al momento della pronuncia. Il ricorrente, in realtà, avrebbe potuto essere considerato legittimato solo qualora la sua esclusione fosse avvenuta con la delibera impugnata.

Diritto del lavoro - Licenziamento per l'uso esagerato di internet

Il Tribunale di Milano si è trovato ad affrontare un problema ormai frequente sui posti di lavoro: l'accesso a Internet durante l'orario di lavoro e mediante l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dell'azienda. Con pronuncia del 15 maggio 2007, il giudice del lavoro ha dichiarato legittimo il licenziamento di un dipendente, che aveva trascurato ripetutamente i propri incarichi di sorveglianza di uno stabile per connettersi a siti web di vario genere, utilizzando un computer della reception che doveva servire esclusivamente per operazioni interne alla struttura. Il dipendente agendo volontariamente, in violazione dei propri doveri di correttezza e buona fede e dei suoi doveri specifici di diligenza e fedeltà, ha posto in essere una condotta che va fatta rientrare nel concetto di giusta causa. Di conseguenza, il licenziamento è motivato anche perché con il suo comportamento colpevole il lavoratore ha messo in pericolo l'azienda, esponendola al rischio di veder venir meno la fiducia da parte del cliente nei suoi confronti e dover così anche risarcire eventuali danni. Diverse sono le conclusioni a cui è giunto, invece, il Tribunale di Perugia (ordinanza del 19 maggio - 24 maggio 2006), che ha ritenuta ingiusta l'irrogazione dell'estrema sanzione disciplinare consistente nel licenziamento di un lavoratore, per il fatto che l'utilizzo improprio a fini personali degli strumenti informatici aziendali non ha provocato un calo del rendimento dello stesso o danni patiti a seguito dell'attività del dipendente. Analoga posizione è stata presa dal Tribunale di Firenze (n. 1218 del 7 gennaio 2008), che ha annullato un licenziamento disciplinare per fatto analogo, ritenendo sproporzionata la sanzione.

Diritto societario - Falso in bilancio e responsabilità

Linea dura sul falso in bilancio. L’amministratore delegato e i consiglieri di una società sono responsabili penalmente, per dolo eventuale, di quanto hanno fatto i coamministratori, unici promotori dell’operazione finanziaria fraudolenta, e cioè per il solo fatto di non essere intervenuti pur potendo prevenire e immaginare la falsa rappresentazione della situazione patrimoniale dell’impresa. Ciò soprattutto se si tratta di imprese a ristrettissima base sociale. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 45513.

Diritto del lavoro - Infortuni, il marchio Ce non salva il datore

La Cassazione, con sentenza n. 45335 del 5 dicembre 2008, ha confermato la condanna impartita dalla Corte di appello di Brescia ad un amministratore di una società edile, giudicato corresponsabile per il grave infortunio nel quale era rimasto coinvolto un operaio per aver utilizzato una macchina che era munita di marchio Ce ma aveva un difetto di fabbricazione. Secondo i giudici di legittimità, in particolare, "eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono certamente il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo in danno del lavoratore". Questo - si legge nella sentenza - perché è comunque configurabile una responsabilità del datore per aver introdotto in azienda una macchina senza aver accertato che la stessa fosse stata sottoposta dal costruttore o venditore a tutti i controlli rilevanti circa la resistenza e l'idoneità all'uso. Non solo. "Non sussiste neppure l'esonero da responsabilità sulla base del marchio Ce, non potendo a questo ricollegarsi una presunzione assoluta di conformità della macchina alle norme di sicurezza, proprio per la prevedibilità ed evitabilità dell'evento lesivo".

Diritto civile - Danno morale con meno limiti di valore

Con sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008, la Cassazione ha riconosciuto che il danno morale per la morte dei congiunti, non potendo essere ridotto per il solo fatto che i richiedenti siano deceduti nel corso del giudizio, deve essere integralmente risarcito in considerazione della perdita irreparabile della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. Tale tipo di danno, inoltre non deve essere liquidato come una frazione di quello biologico ma va rimesso alla discrezionalità del giudice.

Diritto societario - Direttore generale, responsabilità a misura di nomina

Con una sentenza del 5 dicembre, la n. 28819, la Cassazione ha precisato che il direttore generale di una società per azioni è responsabile, al pari degli altri amministratori, solo nel caso in cui la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo o sia stata deliberata dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione. Secondo la Corte, infatti, il nuovo art. 2396 c.c. non contiene una definizione normativa del direttore generale e dei suoi compiti; di conseguenza, non è possibile procedere all'estensione, per analogia, della forma di responsabilità parificata a quella degli amministratori. La norma, in realtà, collega la responsabilità del direttore solo alla sua eventuale posizione di vertice, posizione questa che va desunta dal dato formale della nomina da parte dell'assemblea o del consiglio di amministrazione, sulla base di una specifica disposizione statutaria.

Diritto civile - Il danno biologico saluta le tabelle

Con sentenza n. 29191 del 12 dicembre 2008, la Cassazione - sulla scia della pronuncia di poco più di un mese fa con cui le Sezioni unite hanno cancellato il danno esistenziale - ha affermato due importanti principi: il danno biologico deve essere "necessariamente personalizzato" mentre quello morale non potrà più essere liquidato come una "quota" minore del danno alla salute. Così, da una parte, "Nel caso di lesioni gravissime da illecito stradale con perdita della salute...il danno biologico deve essere necessariamente personalizzato calcolando anche la componente della capacità lavorativa e del danno psichico, sicché ai valori tabellari della stima statica della gravità del danno devono aggiungersi in aumento le altre componenti..". Dall'altra, i giudici precisano che "Nella valutazione del danno morale contestuale alla lesione del diritto della salute, la valutazione di tale voce, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene a un diritto inviolabile della persona, deve tener conto delle condizioni soggettive della persona umana e della gravità del fatto, senza che possa considerarsi il valore dell'integrità morale una quota minore del danno alla salute".

Diritto societario - Società, trasferimento con limiti

Con la sentenza relativa alla causa C-210/06, la Corte di Giustizia europea detta le condizioni per i trasferimenti societari tra i Paesi Ue e specifica che la libertà di stabilimento non costituisce un ostacolo alla decisione di uno Stato di precludere lo status nazionale a una impresa che decide di trasferire la propria sede in un'altra Nazione dell'Unione europea, conservando al contempo il suo status di società soggetta al diritto del primo Stato. In assenza di una normativa comunitaria uniforme, infatti, la Corte riconosce ad uno Stato "la possibilità di non permettere a una società costituita sulla base della legislazione interna di conservare questa condizione quando intenda riorganizzarsi in un altro Stato membro trasferendo la sede nel territorio di quest'ultimo, sopprimendo in questo modo il collegamento previsto dal diritto nazionale dello Stato membro di costituzione". Diverso è, invece, il caso del trasferimento di una società da uno Stato membro ad un altro Stato membro con il contestuale cambiamento del diritto nazionale applicabile. Infatti, nel caso di un trasferimento di società con passaggio al diritto nazionale dello Stato in cui la società stessa si è trasferita, la libertà di trasferimento permette che ciò avvenga senza che siano necessari il suo scioglimento e la sua liquidazione nel primo Stato membro. La condizione è che la legislazione del nuovo Stato lo consenta e a meno che una restrizione di questa libertà non sia richiesta da ragioni di ordine pubblico. Tuttavia, specificano i giudici comunitari, la facoltà di istituire divieti non può spingersi sino a imporre lo scioglimento e la liquidazione della società, impedendole, di fatto, la trasformazione in una società di diritto nazionale dell'altro Stato membro nei limiti da questo consentiti. Un ostacolo del genere, secondo la Corte, andrebbe a costituire una indebita restrizione del diritto di stabilimento della società e potrebbe essere accettato solo nel caso che a richiederlo siano ragioni di ordine pubblico.

Diritto civile - Rimborsi soltanto per voli cancellati per guasti ordinari

La Corte di giustizia europea, con una sentenza di ieri, ha precisato che i vettori aerei possono rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri a seguito di una cancellazione del volo solo in circostanze "eccezionali", quelle, cioè, per cui i problemi tecnici derivano da eventi che, per natura o origine, non riguardano il normale esercizio dell'attività del vettore aereo e sfuggano al suo effettivo controllo (ad esempio in un caso di sabotaggio legato a motivi terroristici). Nel caso esaminato, una signora austriaca aveva avviato un procedimento giudiziario, giunto fino al Tribunale dell'Ue, dopo che si era vista rifiutare una compensazione pecuniaria da Alitalia per la cancellazione di un volo a seguito di un guasto al motore dell'aereo. La compagnia aerea, in particolare, è stata condannata dalla Corte a risarcire i danni arrecati alla parte attrice, poiché il problema presentatosi, inerendo al normale esercizio dell'attività del vettore, non atteneva ad una circostanza eccezionale.