Novità di ottobre 2008
Sommario
Diritto commerciale - Affitto d'azienda e successione nella locazione
Diritto processuale civile - Processo civile accelerato
Diritto societario - Spa, il compenso vuole la delibera
Privacy - Condomini morosi, per i creditori non c'è segreto
Bilancio - Bilanci, ritardo da giustificare
Fisco - Società sempre in perdita? Sì all'accertamento induttivo
Fisco - Studi ancora come indizi Non regge l'accertamento
Diritto civile - Vaccinazioni risarcite
Diritto del lavoro - Il padre ha diritto ai permessi post partum anche se la madre è casalinga
Diritto comunitario - Banche dati più protette
Diritto societario - Sindaci senza controlli giudiziari
Diritto comunitario - Non basta l'indirizzo mail ai contratti stipulati in rete
Diritto civile - La revocatoria guadagna nuovo spazio
Diritto societario - Perdite ripianabili anche dai soci
Diritto del lavoro - L'ansia non salva il posto
Diritto del lavoro - Libertà di spostamento nella stessa unità
Diritto commerciale - Affitto d'azienda e successione nella locazione
La Cassazione, con sentenza n. 7686 del 2008, ha precisato che, ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978, in caso di affitto di azienda relativo ad un'attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si ha, come effetto necessario del trasferimento, l'automatica successione nel contratto di locazione dell'immobile stesso; la successione, in realtà, è solo eventuale e richiede, in ogni caso, che venga concluso un negozio ad hoc di sublocazione o di cessione del contratto di locazione. Tale contratto, alla luce dei principi di cui all'art. 2558, terzo comma, c.c., può presumersi, comunque, fino a prova contraria.
Diritto processuale civile - Processo civile accelerato
E' stato approvato dalla Camera il disegno di legge contenente le misure per la parziale riforma del processo civile. Il testo, che contiene novità volte all'accelerazione dei tempi procedurali, passerà ora all'esame del Senato. Di seguito le novità introdotte.
Viene ampliata la competenza per valore del Giudice di pace dalle attuali 2.582 euro a 5.000 euro per le cause aventi ad oggetto i beni mobili, mentre per le cause inerenti il risarcimento per incidenti stradali si passa dalle 15.493 a 20.000 euro. Le questioni di competenza dovranno essere immediatamente eccepite e saranno decise in modo semplificato. La parte che, col proprio comportamento, determinerà un allungamento dei tempi del processo o resisterà in malafede o colpa grave sarà passibile di sanzioni processuali. Potrà essere rimessa in termini la parte decaduta per cause ad essa non imputabili mentre gli atti nulli potranno essere sanati in maniera più agevole. E' stata introdotta la possibilità che il giudice pronunci una sentenza in forma semplificata, con l'enunciazione del principio determinante, di fatto o di diritto, e il richiamo a precedenti conformi. Lo stesso giudice potrà porre a fondamento della decisione anche i fatti non contestati. Per la riassunzione del processo, le parti dovranno procedere entro 3 mesi (a fronte degli attuali 6 mesi). Viene ridotto il termine lungo per le impugnazioni da 1 anno a sei mesi; vengono razionalizzati i tempi per l'espletamento delle Ctu. Saranno eliminati gli attuali automatismi in merito alla concessione dei termini alle parti per i deposito delle memorie. Saranno introdotte forme più ampie di mediazione nelle cause civili e commerciali mentre agevolazioni fiscali spetteranno a chi farà ricorso a tale tipo di strumenti; in ogni caso il procedimento di mediazione non potrà superare i 4 mesi. I ricorsi in Cassazione, con la previsione di un apposito "filtro", saranno ritenuti inammissibili se presentati contro la sentenza di appello che confermi quella di primo grado. Le spese del processo penale potranno essere recuperate in via forfettaria con una procedura snella e rapida. In caso di condanna all'adempimento di un obbligo di fare o non fare, il giudice potrà fissare una penale in denaro per l'eventuale ritardo nell'adempimento. La sentenza costituisce titolo esecutivo in caso di inadempimento. La testimonianza potrà essere resa in forma scritta mediante la compilazione di moduli contenenti le domande; solo se il giudice lo riterrà opportuno chiamerà il teste a confermare quanto risposto per iscritto. Altra importante novità è l'introduzione di un procedimento sommario di cognizione, alternativo a quello ordinario, che verrà a concludersi con un'ordinanza provvisoriamente esecutiva. Infine le sentenze non saranno più pubblicate su quotidiani o periodici ma direttamente sul web.
Diritto societario - Spa, il compenso vuole la delibera
Le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 21933 del 20 maggio scorso, si sono pronunciate sul tema dei compensi agli amministratori delle società di capitali, statuendo come l'attribuzione e la determinazione degli stessi debba essere contenuta in un'apposita deliberazione adottata da parte dell'assemblea dei soci; e tale delibera, continuano i giudici di legittimità, non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. Secondo la Corte, in particolare, stante l'imperatività della disciplina dettata dall'art. 2389 c.c., deve ritenersi nullo il compenso non approvato dai soci con una formale delibera che abbia avuto ad oggetto tale specifico punto.
Privacy - Condomini morosi, per i creditori non c'è segreto
A seguito della sentenza n. 9148 dell'8 aprile con cui la Cassazione, a Sezioni unite, ha abolito il principio della solidarietà passiva tra condomini, era emerso il dubbio, per gli amministratori, circa la liceità o meno di comunicare, agli appaltatori di beni e servizi condominiali, i dati personali riferiti ai condomini, nonché i nominativi dei condomini morosi rispetto al pagamento della somma dovuta. Il Garante della Privacy ha risposto a tale quesito facendo riferimento al provvedimento generale del 18 gennaio 2006, nel quale è precisato che le informazioni riferite a ciascun partecipante possono essere trattate per finalità di gestione e amministrazione del condominio, come stabilito dall'art. 24 del dlgs 196/2003.
Bilancio - Bilanci, ritardo da giustificare
Con sentenza n. 23983 del 24 settembre 2008, i giudici di legittimità intervengono per fare chiarezza sul termine dei 180 giorni per l'approvazione del bilancio di esercizio delle società di capitali. L'intervento della Corte di Cassazione è risultato utile sia per definire la previgente disciplina sulla presentazione del modello dichiarativo, sia per individuare nell'ambito delle nuove disposizioni in materia, il termine corretto per il versamento tempestivo delle imposte sui redditi e dell'Irap. Il caso muove dal ricorso in Cassazione dell'Amministrazione finanziaria che voleva vedersi riconosciuta la validità di un accertamento induttivo motivato dall'omissione della dichiarazione da parte della società. In realtà, l'omissione della dichiarazione era dovuta al ritardo con cui è stato presentato il modello a causa di uno slittamento dell'approvazione del bilancio al sesto mese dalla chiusura dell'esercizio (tempo massimo consentito al posto del quarto mese) secondo lo statuto sociale. L'Agenzia riteneva corretto che le ragioni che hanno portato gli amministratori a non rispettare il maggior termine per l'approvazione del bilancio annuale dovevano essere previste per statuto oppure motivate nella relazione dell'assemblea. La Corte, invece, rigetta il caso. A supporto della motivazione dei giudici le modifiche apportate all'articolo 2364 del codice civile, a seguito della riforma del diritto societario del 2003 che ha previsto regole ancora più stringenti in materia. Con il Dlgs n. 6/03 (con efficacia dal 1° gennaio 2004), infatti, il ricorso al termine lungo dei 180 giorni per convocare l'assemblea che ha all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio delle Spa è legittimo se, oltre al citato richiamo della previsione dell'atto costitutivo richiesta dall'articolo 2364 C.c., vi sia anche la motivazione della redazione del bilancio consolidato, ma, soprattutto, se ne è data opportuna segnalazione da parte degli amministratori nella relazione sulla gestione (nei bilanci abbreviati l'informativa deve essere contenuta nella nota integrativa). Cioè, è necessario che gli amministratori - entro i termini in cui avrebbero dovuto predisporre il progetto di bilancio - si accertino delle condizioni necessarie per il rinvio e deliberino il differimento dei termini per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio.
Dal momento che il Dpr 322/98 prevede che i soggetti Ires possono presentare la dichiarazione in via telematica entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (senza tener conto della data di approvazione del bilancio), è necessario tener conto proprio dell'approvazione del bilancio per determinare il termine entro cui versare le imposte sui redditi e l'Irap. Infatti, un vizio che non rendesse valido il ricorso al termine dei 180 giorni potrebbe influire anche sul tempestivo versamento delle imposte.
Fisco - Società sempre in perdita? Sì all'accertamento induttivo
Secondo la Corte di cassazione (sentenza n. 24436 del 2 ottobre), la condotta di una società commerciale che, ai fini dell'imposta sul reddito, dichiari perdite rilevanti, per più anni consecutivi, ed una grande differenza tra costi e ricavi, è da considerare come anomala e di per sé sufficiente a giustificare una rettifica della dichiarazione da parte dell'Erario, salvo che non venga dimostrata, concretamente, l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate. Anche in presenza di una contabilità impeccabile, infatti, tale società sarà soggetta più facilmente ad accertamento induttivo. Queste le motivazioni che hanno condotto i giudici di legittimità a respingere il ricorso di una srl che aveva dichiarato, per 5 anni consecutivi, di essere in perdita e, nel frattempo, aveva comprato, in contrasto con i principi di ragionevolezza, un locale attiguo.
Fisco - Studi ancora come indizi Non regge l'accertamento
La Ctp di Reggio Emilia, con la sentenza n. 158/1/08 del 3 ottobre scorso, si è occupata della valenza probatoria, in sede di accertamento, dei risultati derivanti dall'applicazione di uno studio di settore precisando come questi costituiscano un semplice elemento indiziario la cui fondatezza va comunque verificata con ulteriori elementi, contabili o extracontabili, che consentano una ricostruzione induttiva del volume d'affari. I giudici emiliani muovono dalla lettura dell'art. 62-sexies del dl 331/1993, secondo cui, in presenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli "fondatamente desumibili" dagli studi, è possibile che l'amministrazione finanziaria proceda ad accertamenti.
Diritto civile - Vaccinazioni risarcite
Il Tribunale di Prato ha condannato il ministero della Salute al risarcimento dei danni, quantificati in 690 mila euro, cagionati ad una donna che dal 1966, a causa di una vaccinazione obbligatoria antipolio, aveva contratto una malattia cerebrale. In Italia, è la prima sentenza di questo genere.
Diritto del lavoro - Il padre ha diritto ai permessi post partum anche se la madre è casalinga
Con la sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di stato, sesta sezione, ha rigettato l'appello presentato dal ministero dell'Interno contro una decisione di primo grado con la quale era stato ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego di un questore alla possibilità che un poliziotto fruisse dei permessi post partum, in quanto sua moglie era casalinga. Confermando la sentenza dei giudici di prime cure, il Consiglio ha sottolineato l'applicabilità, al caso esaminato, dell'art. 10 della legge 1204/71 secondo cui i trattamenti economici in questione devono essere riconosciuti al padre lavoratore sia nel caso in cui i figli gli siano affidati, sia quando la madre lavoratrice non se ne avvalga, sia qualora la stessa non sia una lavoratrice dipendente. La ratio della norma, infatti, è garantire sostegno alla famiglia e alla maternità e comporta che il padre possa fruire dei permessi per la cura del figlio anche qualora la madre, casalinga, sia impegnata in attività domestiche che non le consentano di prendersi cura del bimbo.
Diritto comunitario - Banche dati più protette
La Corte di giustizia europea, con una sentenza depositata ieri nella causa C-304/07, è intervenuta statuendo che ogni operazione di copiatura non autorizzata da una banca dati, anche se poi venga operato un adattamento del contenuto, deve essere vietata ai sensi della direttiva 96/9, in quanto costituisce violazione dei diritti del costitutore del primo data base; e questo a prescindere dalla quantità del materiale prelevato e dall'obiettivo del trasferimento. Il caso esaminato riguardava una controversia sorta tra un'università tedesca, che aveva pubblicato su internet un elenco di poesie, ed una società la quale, dopo aver estrapolato e modificato parte del materiale, aveva poi messo in vendita le poesie a mezzo di un cd-rom.
Diritto societario - Sindaci senza controlli giudiziari
Il Tribunale di Roma, con una decisione dell'11 marzo 2008, si è occupata del controllo giudiziario della società ex art. 2049 c.c., escludendo che tale tipo di accertamento possa essere applicato alle società a responsabilità limitata, anche qualora le stesse siano dotate, per legge, di un collegio sindacale. La decisione dei giudici Romani muove da una recente sentenza della Corte costituzionale, la 481 del 2005, con la quale è stato dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale della disposizione che prevede solo per le spa il potere-dovere dei sindaci di denunciare le gravi irregolarità.
Diritto comunitario - Non basta l'indirizzo mail ai contratti stipulati in rete
La Corte di giustizia europea, con una sentenza depositata ieri, nella causa n. C-298/07, si è pronunciata in materia di contratti stipulati via internet, precisando come, in tali fattispecie, il prestatore dei servizi debba fornire ogni informazione che consenta ai clienti la possibilità di entrare rapidamente in contatto e di comunicare direttamente con chi offre il servizio. In particolare, secondo i giudici europei, non è sufficiente la messa a disposizione di un indirizzo di posta elettronica in quanto questo strumento, ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2000/31/Ce, costituirebbe solamente un mezzo aggiuntivo alle altre misure che debbono essere poste a tutela dei consumatori, la cui individuazione è, comunque, lasciata alla discrezionalità della società fornitrice dei servizi.
Diritto civile - La revocatoria guadagna nuovo spazio
La Cassazione, con sentenza n. 24757 del 2008, si è occupata dell'azione revocatoria ordinaria rilevando che, in presenza di un atto a titolo gratuito, come la costituzione di un fondo patrimoniale, non è necessario, dal punto di vista oggettivo, che il debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito ma è sufficiente che si manifesti il pericolo dell'insufficienza del patrimonio come garanzia del credito. Quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, continua la Corte, è richiesta la dolosa preordinazione del contratto da parte del debitore al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; tuttavia, per dichiarare la revoca dell'atto è sufficiente il dolo generico del debitore, inteso come la mera previsione che gli atti posti in essere dallo stesso possano pregiudicare eventuali creditori.
Diritto societario - Perdite ripianabili anche dai soci
Secondo gli orientamenti 2008 del notariato del Triveneto, la ricostruzione del capitale, nel caso di riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale, può essere adottata a maggioranza e sottoscritta solo da alcuni soci, anche in caso di srl. Qualora le perdite restino al di sotto di un terzo del capitale occorre che si produca una situazione patrimoniale aggiornata così come avviene in caso di riduzione obbligatoria.
Diritto del lavoro - L'ansia non salva il posto
Con sentenza n. 23700/2008, la sezione lavoro della Corte di cassazione ha respinto definitivamente il ricorso presentato da una dipendente dell'università licenziata per aver fatto più di 10 giorni di assenza ingiustificata. A nulla è valso l'appello presentato dalla lavoratrice che affermava di non essere stata messa al corrente dei rischi derivanti da un'assenza non motivata. Infatti, la stessa non può appellarsi all'assenza del codice disciplinare, che avrebbe dovuto informarla dei rischi e delle sanzioni a cui andava incontro con il suo comportamento. L'affissione del codice disciplinare da parte del datore di lavoro è un adempimento necessario in relazione ad ipotesi specifiche previste dalle norme collettive. Il rispetto di questa formalità, però, non serve nei casi di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo o nei casi di violazione dei doveri fondamentali del lavoratore. Per i giudici di merito, dunque, vale quanto segue:
- dieci giorni di assenza ingiustificata legittimano sempre il licenziamento;
- non è rilevante il fatto che il lavoratore abbia omesso di motivare l'assenza perché in stato di crisi ansioso-depressiva;
- una prolungata assenza ingiustificata fa cadere ogni aspettativa di futuro adempimento della prestazione lavorativa.
Diritto del lavoro - Libertà di spostamento nella stessa unità
La sussistenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che, ai sensi dell'art. 2103 c.c., costituiscono presupposto di legittimità dell'atto di trasferimento da un'unità produttiva all'altra, non è necessaria nel caso che il trasferimento venga disposto nell'ambito di una stessa unità produttiva. E' quanto ribadito dalla Cassazione con sentenza n. 24658 del 6 ottobre scorso.
