Novità luglio e agosto 2009
Diritto del lavoro - Il consulente non avvisa dei problemi sui macchinari? è responsabile anche in assenza di una relazione sui rischi
Responsabilità del consulente aziendale sulla sicurezza del lavoro a trecentosessanta gradi. Risponde infatti degli infortuni subiti dai lavoratori addetti alle macchine pericolose, se non ha avvertito del problema , anche in mancanza di una relazione dei rischi a cui l'impresa committente era obbligata. A questa importante decisione è giunta la Corte di cassazione con la sentenza 15050 del 26 giugno 2009.Nessuna incidenza può avere ai fini della responsabilità della società consulente per la valutazione dei rischi aziendali per l’inadempimento dell’obbligazione a suo carico, consistente nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito facesse carico all’azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti ulteriori adempimenti previsti dal denunciato d.lgs. 626 del 1994 presuppongono l’analisi della sicurezza dei macchinari e dell’ambiente di lavoro.
Diritto del lavoro - Lavoratori al videoterminale, l’azienda non è sempre responsabile dei problemi di vista
L’azienda non è sempre tenuta a risarcire i danni alla vista dei dipendenti addetti al videoterminale. Infatti, se riesce a provare che il tipo di attività, nonostante sia al monitor, non provoca problemi di salute, si libera da ogni responsabilità.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14842, ha accolto il ricorso di una Spa di Brindisi che era stata condannata a risarcire un dipendente addetto al videoterminale del danno biologico e morale in seguito a dei gravi problemi di vista.
Diritto tributario - Avere la Mercedes non è indice di capacità contributiva
La Mercedes non giustifica l’accertamento sintetico da parte del fisco. Infatti, essere proprietari di un’auto di grossa cilindrata non è, da solo, un indice di maggior reddito.
Sulle auto di lusso la Cassazione cambia rotta. Con la sentenza n. 17200 del 23 luglio 2009, i giudici hanno dato ragione a un contribuente che si era difeso sostenendo che la vettura era stata comprata con i suoi risparmi e con gli aiuti della famiglia.
In più l’uomo aveva contestato all’amministrazione finanziaria che i suoi redditi non erano stati incongruenti con gli studi di settore, almeno il biennio richiesto dalle norme.
Diritto fallimentare – Esercizio provvisorio dell’impresa dopo la dichiarazione di fallimento
Il potere del tribunale di autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa ai sensi del primo comma dell’art. 104 legge fall. persiste anche successivamente alla sentenza di fallimento, qualora emergano elementi che facciano ritenere che nell’ambito dell’istruttoria prefallimentare non sia stata adeguatamente rappresentata l’esistenza di quel “danno grave” che ne costituisce il presupposto. (Nel caso di specie, il Tribunale di Bologna, con sentenza del 14 agosto 2009, ha autorizzato l’esercizio provvisorio in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento senza sentire il parere del comitato dei creditori).
Diritto commerciale – Legittima azione ex art.700 c.p.c. contro l’affittuario d’azienda inadempiente
Può essere accolta l’istanza cautelare volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ., l’immediato rilascio di un’azienda concessa in affitto a causa dei gravi e reiterati inadempimenti contrattuali, qualora il pregiudizio fatto valere non appaia evitabile con lo strumento del sequestro giudiziario, il quale non attribuisce al ricorrente il godimento pieno ed immediato del bene e comporta una situazione (nomina del custode, amministrazione in custodia) non congrua rispetto alle esigenze di tutela, tenuto conto dei costi relativi e della durata della custodia; l’ulteriore presupposto per la concessione del provvedimento può essere individuato nel fatto che, pur trattandosi di posizioni a contenuto patrimoniale, il pregiudizio paventato potrebbe non essere compiutamente risarcibile per equivalente in considerazione dello scarto temporale tra il momento della lesione e il momento della tutela. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze con sentenza del 21 agosto 2009.
