Contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente
Rapporti contrattuali, indebiti prelievi della banca e suoi obblighi restitutori verso il correntista
A partire dalla seconda metà degli anni novanta la Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribaltato il proprio orientamento in ordine ad alcune delle più frequenti prassi degli Istituti Bancari, pervenendo in questo modo a tutelare in modo concreto ed effettivo gli utenti bancari.
In particolare, le sentenze della Cass. Civ. Sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1287, Cass. Civ. Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4490 e Cass. Civ. Sez. I, 21 giugno 2002, n. 9080 hanno dichiarato la nullità dell’applicazione degli interessi uso piazza per i contratti bancari che vanno dal 1942 all’8 luglio 1992; le sentenze della Cass. Civ. Sez. I, 1 febbraio 2002, n. 1281 e Cass. Civ. Sez. I, 28 marzo 2002, n. 4498, hanno ribadito la nullità dell’anatocismo trimestrale e annuale.
Oggi registriamo numerose pronunce che sull’onda di un orientamento pressoché granitico statuiscono anche la nullità delle commissioni di massimo scoperto trimestrale, delle spese e dei giorni valuta.
In particolare, gli addebiti non conformi al dettame legislativo applicati dagli istituti bancari riguardano:
- interessi ultralegali arbitrariamente variati dalla banca in virtù di un esistente tasso uso piazza;
- l’arbitraria variazione dei c.d. giorni valuta a sfavore del cliente, nonostante una mancata regolazione contrattuale degli stessi;
- l’ applicazione delle commissioni di massimo scoperto trimestrale, non previste contrattualmente;
- gli interessi passivi anatocistici calcolati trimestralmente;
- le commissioni in genere, applicate senza che vi fosse una previsione contrattuale.
Tali addebiti, applicati per anni e anni dalle banche sui singoli rapporti di conto corrente, hanno appesantito notevolmente il costo degli affidamenti passivi ed hanno contribuito a portare numerose aziende alla crisi finanziaria.
Peraltro, il ricalcolo dell’effettivo dare / avere secondo i dettami legislativi, ha rivelato, nella maggior parte dei casi e, proporzionalmente alla durata del contratto di conto corrente, un rilevante credito delle aziende correntiste.
Al fine di verificare se nel singolo rapporto di conto corrente l’Istituto Bancario ha addebitato commissioni non dovute è sufficiente analizzare, in pool con tecnici esperti nel ramo, gli estratti conto e i contratti bancari posseduti dagli utenti.
Il ricalcolo dell’effettivo dare/avere e la richiesta di restituzione può essere validamente promossa a favore di quegli utenti che hanno aperto un conto corrente bancario prima del 1992, qualora lo stesso sia ancora aperto o non sia cessato da più di dieci anni.
Si riportano di seguito alcuni stralci della pronuncia, tra le tante in materia, del Tribunale di Pescara n.187/08, che appare illuminante dell’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità:
... OMISSIS ...
Tizio ha chiesto, con atto di citazione notificato 1’23.1.2006 nei confronti della Banca Caia, dichiararsi la nullità ed inefficacia di una serie di clausole delle condizioni generali e di quanto non convenuto in relazione al contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente n. 1932612 01/33 intrattenuto dal Tizio con l’allora Banca Caia, con condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; il tutto con condanna della convenuta al risarcimento danni per lite temeraria (sollevata con la memoria ex art. 183 c.p.c) e vittoria delle spese di lite.
La Banca Caia ha contestato quanto ex adverso dedotto, a sua volta proponendo domanda riconvenzionale di condanna dell’attore al pagamento del saldo del conto in questione, a suo dire, di euro 6.804,75, sollevando rispetto alla domanda diverse eccezioni di rito e di merito che più avanti saranno partitamente esaminate assieme alle diverse eccezioni contrattuali sollevate con la domanda dall'attore.
... OMISSIS ...
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Tizio nei confronti della Banca Caia con atto di citazione notificato in data 23.1.2006 così provvede in accoglimento delle domande:
- dichiara la nullità delle clausole contrattuali che prevedono il calcolo degli interessi passivi secondo gli usi di piazza;
- dichiara la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., per cui il rapporto è da ritenere ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale, annuale come di diversa periodicità;
- dichiara la illegittimità della corresponsione della commissione di massimo scoperto mai pattuita e dunque non dovuta;
- dichiara la illegittimità della corresponsione dei cosiddetti giorni valuta, perché non pattuiti;
- dichiara non dovute le spese del conto corrente;
condanna la Banca Caia quale saldo del contratto di apertura di credito con affidamento mediante scopertura su conto corrente n. 1932612 01/33, al pagamento a favore del Tizio della somma di euro 80.939.02, oltre gli interessi legali dalla data della domanda;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- condanna la Banca Intesa al pagamento in favore dei difensori distrattari delle spese di giudizio che liquida, in complessivi Euro 11.162,50 oltre spese di CTU anticipate dall’attore, di cui Euro 7,50 per spese imponibili, Euro 355,00 per spese esenti (oltre spese di CTU), Euro 3.800,00 per diritti ed Euro 7.000,00 per onorari di avvocato, oltre il 12,50% ex art. 14 T.F. CPA 2% e IVA 20% su diritti e onorari come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pescara il 7.2.2008;
Il Giudice Unico
Dott. XX ”
