Legislazione CEE - Il titolo esecutivo europeo

LEGISLAZIONE EUROPEA

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, N. 805 che istituisce il titolo esecutivo europeo (TEE) per i crediti non contestati.

Grazie alla definizione di norme minime, il Regolamento consente la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici relativi a crediti non contestati in tutti gli Stati membri, senza che siano necessari, nello Stato membro dell'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento del credito vantato.

Le norme del Regolamento permettono pertanto, a determinate condizioni, al creditore, di ottenere una certificazione nel proprio paese del credito vantato e la facoltà di promuovere in questo modo l’esecuzione in altro paese membro senza alcun procedimento intermedio di exequatur.

La soppressione dell'exequatur consente ai creditori l'accesso ad un'esecuzione rapida ed efficiente delle decisioni in un altro Stato membro, senza coinvolgere i Tribunali dello Stato membro di esecuzione in lunghe e onerose formalità. Questo significa altresì che le autorità del paese membro non potranno rifiutare l’esecuzione.

Delineando brevemente il contenuto del Regolamento, per ottenere un TEE occorre che il credito non sia stato contestato dal debitore, che la decisione sia esecutiva (non necessariamente definitiva) e che il procedimento giudiziario che ha condotto alla decisione sul credito abbia rispettato determinati requisiti minimi sotto il profilo della regolare costituzione del contraddittorio e degli spazi difensivi del debitore.   

Analizziamo meglio tuttavia la portata di questo strumento rivoluzionario, che tale è sicuramente per chi combatte quotidianamente con le lungaggini e gli ostacoli formali delle esecuzioni all’estero: il Regolamento.

Campo d'applicazione

Il Regolamento si applica in materia civile e commerciale e non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa. Sono esclusi inoltre dal campo di applicazione del Regolamento: stato e capacità delle persone fisiche, regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni, fallimenti, concordati, sicurezza sociale, arbitrato. 

È applicabile in tutti gli Stati membri a eccezione della Danimarca.

La nozione di credito non contestato:

Il TEE può riguardare solo crediti non contestati che siano accertati in determinate modalità.

Innanzitutto per credito si intende un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico (si sottolinea pertanto che il Regolamento attiene esclusivamente a crediti pecuniari, con l’esclusione pertanto dei crediti afferenti obblighi di consegna o rilascio).

Per quanto attiene la nozione di non contestazione, secondo il dettato dell’art. 3 del Regolamento, il credito è “non contestato” qualora:

1. il debitore l’abbia riconosciuto espressamente mediante dichiarazione, transazione approvata dal giudice o davanti al giudice nel corso di procedura giudiziale, o in atto pubblico;

2. il debitore non l’abbia mai contestato nel corso del procedimento giudiziario (contumacia);

3. il debitore, pur avendo contestato il debito, non sia comparso in udienza o non si sia fatto rappresentare in udienza quando tale assenza implica l’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore.

Analizzando tali requisiti alla luce del nostro ordinamento giuridico giova evidenziare che:

caso n. 1: la dichiarazione del debitore in giudizio fa immediatamente pensare ad una confessione dello stesso o all’ammissione di fatti a sé sfavorevoli anche resa relativamente a diritti indisponibili.

caso n. 2: : profili critici nel rapporto tra contumacia e non contestazione emergono all’interno del nostro ordinamento, in cui vige il generale principio, nel rito ordinario, secondo il quale la contumacia non significa ammissione delle allegazioni della controparte.

Il principio è stato recentemente richiamato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 340/2007, nella quale è stata sancita l’incostituzionalità del comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs. 5/2003, che prevedeva che la mancata costituzione o la ritardata costituzione del convenuto, nel rito societario, comportasse automaticamente la non contestazione dei fatti addotti dall’attore. La Corte ha evidenziato come tale disposizione fosse in contrasto “con la tradizione del diritto processuale italiano, nel quale alla mancata o tardiva costituzione mai è stato attribuito il valore di confessione implicita”. 

Pertanto all’interno del rito ordinario, a fronte del regime di preclusioni sancito dalla riforma introdotta dalla L. 80/2005, avremo non contestazione qualora essa non venga effettuata dal convenuto nel termine decadenziale di cui agli artt. 183 / 420 c.p.c..

Altre ipotesi richiamano la non opposizione, nel termine previsto, dei decreti ingiuntivi non già provvisoriamente esecutivi ex art. 642 c.p.c..    

caso n. 3: tale ipotesi si verifica all’interno del nostro ordinamento in rari casi, riconducibili alla cosiddetta “non contestazione qualificata”. Essa ricorre per esempio quando l’assenza del debitore ad una udienza del procedimento venga considerata ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore. Si richiama per esempio l’assenza del debitore all’udienza fissata per la prestazione del giuramento suppletorio o decisorio. 

Atto di accertamento del credito.

Il Regolamento consente l’ottenimento del certificato TEE a crediti portati da tre categorie principali di atti:

atti pubblici, transazioni giudiziarie e decisioni giudiziarie aventi ad oggetto crediti non contestati oppure a decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici certificati come titoli esecutivi europei.

In sintesi cioè il TEE può assumere portata sia giudiziale che stragiudiziale.

Per decisione giudiziaria (art. 4) si intende qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno stato membro quale per esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali.

La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d'origine è conforme a certi requisiti.

Il regolamento stabilisce norme minime relativamente a forme specifiche di notificazione dei documenti (documento introduttivo del giudizio e, eventualmente, citazione a comparire in udienza) intese a garantire il rispetto dei diritti della difesa. (Affinché una decisione giudiziaria possa essere certificata come titolo esecutivo europeo sono ammessi soltanto i metodi di notificazione previsti dal regolamento.)

Inoltre, l'atto introduttivo del giudizio deve indicare con precisione :

  • il debito (dati personali delle parti, importo, sussistenza di interessi e per quale periodo, ecc.);
  • i requisiti procedurali per contestare il credito (termine per contestare il credito, conseguenze della mancanza di un'eccezione, ecc.).

La decisione deve inoltre:

1. essere esecutiva nello stato membro d’origine;

2. non essere  in conflitto con le norme in materia di competenza giurisdizionale dettate al capo II, sezioni 3 e 6 del Reg. Ce n. 44/2001;

3. deve essere conforme ai requisiti di cui al capo III, allorché un credito è considerato non contestato ai sensi dell’ art. 3;

Nel caso di controversia che riguardi un consumatore, la decisione giudiziaria deve essere stata pronunciata nello stato membro in cui il consumatore ha il domicilio.

Il regolamento prevede la possibilità di sanare l'inosservanza dei requisiti procedurali a certe condizioni. Una decisione giudiziaria può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se lo Stato membro di origine prevede la possibilità di riesaminare la decisione in casi eccezionali.

Una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva per quanto riguarda l'importo delle spese riguardanti i procedimenti giudiziari può essere certificata come titolo esecutivo europeo anche nei confronti di tali spese se il debitore non ha espressamente contestato di essere tenuto al loro pagamento.

Inoltre, il certificato può essere rettificato se vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato, ovvero revocato se risulta manifestamente concesso per errore. Inoltre, non è ammesso alcun mezzo di impugnazione avverso la decisione relativa alla certificazione. Il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria

Con particolare riferimento ai rapporti con l’ordinamento italiano, prescrivendo il Reg. che la decisione sia esecutiva all’interno dello stato membro, si ritiene che possano essere considerati tali tutti i provvedimenti indicati nell’art. 474, 2° comma n. 1 c.p.c..

Rientreranno in tale definizione anche tutti i provvedimenti sommari, definitivi o meno.

Per quanto attiene alle sentenze, potrà essere certificato come TEE il credito contenuto in sentenza di condanna, ma non di accertamento o costitutive.

Profili critici devono invece essere avanzati per quel credito portato da provvedimento cautelare, anche considerando che oltre che l’esecutività del provvedimento, il Regolamento richiede comunque la non contestazione da parte del debitore.  

Per quanto attiene le transazioni (siano esse approvate dal giudice o concluse dinanzi al giudice nel corso del procedimento giudiziario) esse vengono certificate come titolo esecutivo europeo su richiesta del creditore interessato dallo stesso Giudice che le ha approvate o siglate.

Nell’ambito dell’ordinamento italiano, si ritiene che rientrino in questa categorie i verbali di conciliazione sottoscritti dalle parti a norma dell’art. 185 c.p.c., ex art. 420 1° e 3° comma c.p.c., ex art. 16 2° comma D.Lgs. 5/2003.

Per quanto attiene gli atti pubblici giova premettere che l’art. 4 del Regolamento definisce l’atto pubblico come:

- qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità riguardi la firma o il contenuto e sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo stato membro di origine o qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative e da questa autenticata.

Per ottenere la certificazione di titolo esecutivo europeo gli atti pubblici devono essere presentati all’Autorità a ciò designata nello stato membro secondo il modello allegato al regolamento.  

Rientrano in tale categorie gli atti ex art. 2699 c.c., il documento sottoscritto con firma digitale o elettronica avanzata, le scritture private autenticate.

Certificazione di TEE

È titolo esecutivo europeo, pertanto, la decisione relativa a un credito non contestato che venga certificata come titolo esecutivo europeo dallo Stato membro d'origine.

La certificazione avviene in base a un certificato standard.

Se la certificazione riguarda solo parte della decisione, si parlerà allora di "titolo esecutivo parziale".

Da un punto di vista critico è evidente che la certificazione prescritta è diversa da qualsiasi procedimento di exequatur per il semplice fatto che la certificazione viene rilasciata dal Giudice dello Stato nel quale si è formato l’atto o il provvedimento.

In tal senso il Regolamento intende lo stato d’origine come “lo stato membro in cui la decisione giudiziaria è stata resa, la transazione giudiziaria è stata approvata o conclusa, l’atto pubblico è stato redatto o registrato, e tali atti sono stati certificati come titolo esecutivo europeo”.

In questo senso è la lex loci che è competente a stabilire quando un atto o un provvedimento possono formare il titolo esecutivo europeo, ma anche quando esso sia munito della esecutività necessaria per ottenere la certificazione. 

Esecuzione

L’ottenimento del titolo esecutivo europeo spiega l’utilità dei suoi effetti una volta che si arrivi alla fase esecutiva che viene disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro dell'esecuzione.

L’art. 20 del Regolamento prevede espressamente che “una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è eseguita alle stesse condizioni di una decisione giudiziaria pronunciata nello stato membro dell’esecuzione”.  

Il creditore è tenuto a fornire alle autorità competenti dell'esecuzione nello Stato membro dell'esecuzione:

  • una copia della decisione;
  • una copia del certificato di titolo esecutivo europeo;
  • se del caso, una trascrizione del certificato di titolo esecutivo europeo o una sua traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro dell'esecuzione oppure in un'altra lingua che abbia dichiarato di accettare.

Non possono essere richiesti cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero/a o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

Il giudice competente nello Stato membro dell'esecuzione può, a certe condizioni, rifiutare l'esecuzione se la decisione giudiziaria certificata è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno Stato membro o in un paese terzo. In certi casi, può anche sospendere o limitare il procedimento di esecuzione.

Disposizioni generali e finali

Per l'applicazione del regolamento, gli stati membri si sono impegnati a fornire tutte le informazioni utili alla Commissione che provvederà a pubblicarle. Inoltre, per agevolare l'accesso al procedimento d'esecuzione e a tutte le informazioni afferenti, gli Stati membri si sono impegnati a fornire ai cittadini e agli ambienti professionali le informazioni rilevanti, in particolare, attraverso la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Il regolamento si applica con decorrenza dal 21 ottobre 2005, alle decisioni giudiziarie rese, alle transazioni giudiziarie approvate o concluse e agli atti pubblici redatti o registrati posteriormente alla sua entrata in vigore, in ossequio al disposto dell’art. 26.

In seguito all'adesione dei nuovi Stati membri, con decorrenza 1° maggio 2004, gli allegati al regolamento sono stati sostituiti dai moduli tipo del Regolamento CE n. 1896/2005 che ha istituito il procedimento di ingiunzione di pagamento europeo..

A latere del Regolamento, Il creditore resta libero di chiedere il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziaria conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001. Inoltre, il regolamento lascia impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000.