Novità di settembre 2008

Sommario

  • Diritto comunitario - REACH – Regolamento comunitario sulla chimica – Seminario a Reggio Emilia il 25.09.2008
  • Procedura civile - Notifiche online dal 2009
  • Diritto comunitario - WTO, l'Ue sbaglia e non paga
  • Società di capitali - Delibera ad hoc per i compensi agli amministratori
  • Diritto industriale - Sulle opere d'arte in rete vigila il diritto d'autore
  • Fisco - Residenze fittizie all'estero, servono prove rigorose
  • Diritto Commerciale - Class Action virtuale
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Diritto comunitario - REACH – Regolamento sulla chimica – Seminario a Reggio Emilia il 25.09.2008

Il Regolamento (CE) n.1907/2006 è destinato negli anni a venire a rivoluzionare il settore chimico. Il provvedimento avrà comunque rilevanza anche per aziende operanti in ambiti diversi, dal momento che il suo campo di applicazione si estende ad ogni sostanza prodotta, importata, utilizzata in quanto tale o come componente di preparati e articoli destinati ad essere immessi sul mercato.

Poiché il Regolamento coinvolge anche i c.d. utilizzatori a valle, cioè ogni persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante o dall’importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali, l’argomento appare di grande interesse e rilevanza operativa non solo per le azienda chimiche ma anche per tutti coloro nei cui processi produttivi intervengono sostanze chimiche.

Lo Studio legale Ferrari è stato tra i promotori del seminario. L’Avv. Massimiliano Ferrari sarà tra i relatori, con un intervento sulle implicazioni del Regolamento REACH sull’industria, chimica e non, in Europa.

Procedura civile - Notifiche online dal 2009

E' stato firmato e pubblicato sul supplemento ordinario, n. 184, della "Gazzetta Ufficiale" n. 180 del 2 agosto, il decreto con l'aggiornamento delle regole tecniche per la redazione degli atti informatici, predisposto alla luce dell'avvio al processo telematico; il decreto, valutata l'eccessiva complessità delle scelte precedenti, introduce un modello unico per tutte le diverse tipologie di atti processuali. Sul fronte delle notifiche, l'obbligo di invio online, sancito dalla manovra d'estate, potrebbe divenire operativo a partire dalla metà del 2009. Sergio Brescia, direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia, spiega che gli uffici giudiziari di Genova, Milano e Napoli potrebbero partire già da gennaio, mentre tutti gli altri distretti d'Italia dovrebbero essere pronti entro il 30 giugno 2009.

Diritto comunitario - WTO, l'Ue sbaglia e non paga

La Corte di giustizia europea, con una sentenza del 9 settembre 2008 che ha accorpato i procedimenti C-120/P e C-121/P, ha precisato che l'Unione europea non è tenuta a risarcire le imprese che, a causa di norme europee, abbiano subito l'imposizione di sovrattasse sui propri prodotti in paesi extra-Ue, in quanto i regolamenti Wto (associazione mondiale del commercio), non costituendo fonte di diritto comunitario, non sono tra le norme che i giudici della comunità europea valutano nel decidere della legittimità degli atti delle istituzioni europee. L'Ue, si precisa nella sentenza, in caso di violazione degli accordi presi in sede di Organizzazione comune del commercio da parte delle sue istituzioni, non è tenuta, dunque, ad alcun risarcimento.

Società di capitali - Delibera ad hoc per i compensi agli amministratori

Con una sentenza a Sezioni unite (n. 21933 del 29 agosto 2008), la Corte di Cassazione ha statuito che, per la determinazione dei compensi degli amministratori delle società di capitali, occorre una delibera societaria specifica. Tale delibera, continuano i giudici di legittimità, non può ritenersi implicita in quella di approvazione del bilancio, per la diversità dell'oggetto a cui si riferisce. Inoltre, è la stessa dottrina a ritenere che le delibere tacite o implicite siano in contrasto con le regole della formazione della volontà di una società.

Diritto industriale - Sulle opere d'arte in rete vigila il diritto d'autore

La sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale del Tribunale di Roma, con sentenza n. 8481/08, ha condannato Tiscali spa a risarcire la somma di 40 mila euro alla Siae, per illecita riproduzione di opere d'arte. Secondo i giudici romani, Tiscali, che aveva messo a disposizione degli utenti online opere tutelate dal diritto d'autore senza una preventiva autorizzazione, avrebbe eluso i diritti di riproduzione oltreché indebitamente sfruttato i dipinti attraverso la pubblicazione di banner pubblicitari in corrispondenza degli stessi. La riproduzione online di opere tutelate dal diritto d'autore, si precisa nella decisione, è consentita solo per un tempo limitato e per finalità collegate al diritto di cronaca. Alla Siae è stato così riconosciuto il danno per violazione del diritto d'autore e, per la prima volta, anche il danno morale.

Fisco - Residenze fittizie all'estero, servono prove rigorose

La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 48/26/08 depositata il 17 giugno scorso, ha accolto il ricorso presentato dall'attrice, Ornella Muti, contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che l'aveva condannata per evasione fiscale. Secondo i giudici tributari di secondo grado, spetta al fisco, come attore sostanziale, dimostrare, con prove certe, precise e concordanti, che il contribuente abbia trasferito solo fittiziamente la propria residenza all'estero. Secondo la Commissione regionale, gli elementi raccolti dalle Entrate, quali i continui coinvolgimenti con la casa di moda Armani, le apparizioni nelle riviste nazionali, i ricorrenti interventi televisivi, l'assunzione di una persona che si prendesse cura dei figli, l'utenza telefonica a suo nome nell'elenco di Roma e l'uso di carte di credito in Italia provano solo il soggiorno dell'attrice in Italia, ma non che la stessa dimori nel territorio nazionale.

Diritto Commerciale - Class Action virtuale

E' stata prorogata al primo gennaio 2009 l'entrata in vigore della riforma in tema di class action. Le motivazioni del rinvio, come anche sottolineato dal Ministro per lo sviluppo economico, Claudio Scajola, sono legate alla necessità di perfezionare e ritoccare la disciplina, al fine di rendere effettiva la tutela dei consumatori. Inoltre, il Ministro Brunetta ha promesso che le azioni collettive saranno attivabili anche nei confronti della pubblica amministrazione. E' stata, quindi, giudicata importante e positiva l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria, anche se sono molti i punti critici delle procedure finora studiate dal legislatore: processi lunghi, senza garanzie di effettivo risarcimento, con oneri a carico dei consumatori; varie anche le lacune procedurali. La class action è riservata a consumatori ed utenti, alle persone fisiche, cioè, che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale o professionale. Sono esclusi, quindi, gli altri soggetti contrattualmente deboli. In caso di vittoria in giudizio, non si ha risarcimento automatico ma si apre una fase in cui l'impresa deve fare una proposta che sarà diffusa ai singoli consumatori i quali decideranno di aderirvi o meno. Se poi l'impresa non formula alcuna proposta o il consumatore non accetta si passa ad altra sede conciliativa. Attualmente, l'utente-consumatore interessato ad una classa action può prenotare un'adesione a un'iniziativa promossa da un soggetto legittimato, attraverso una comunicazione per iscritto che può essere inviata via fax o via e-mail con firma elettronica, o costituire insieme ad altri un comitato per poter proporre un'azione collettiva. L'iniziativa deve contenere l'esatta individuazione della controparte e degli elementi dell'azione perseguita. Finora, a seguito del varo dell'art. 140-bis del codice del consumo, sono oltre 40 le class action attivate on-line che toccano i settori più disparati.